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P. 05/10/2006

b) relativamente alle strutture: le strutture devono dimostrare di avere almeno due anni di esperienza professionale maturata in materia di prevenzione e sicurezza e/o maturata nella formazione alla prevenzione e sicurezza. L'esperienza può essere anche autocertificata e sottoposta ai normali controlli da parte dell'amministrazione regionale/provinciale competente

c) relativamente ai docenti: i docenti devono dimostrare di avere almeno due anni di esperienza professionale maturata in materia di prevenzione e sicurezza e/o maturata nella formazione alla prevenzione e sicurezza. L'esperienza può essere anche autocertificata e sottoposta ai normali controlli da parte dell'amministrazione regionale/provinciale competente. Tabella A4 - Riconoscimento ai RSPP dei crediti professionali e formativi pregressi. Per calcolare l'esperienza lavorativa pregressa, ai fini del riconoscimento dei crediti professionali, la data di riferimento è quella di pubblicazione dell'accordo nella Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 2006. Coloro che sono in possesso delle lauree triennali elencate al comma 6 del decreto legislativo n. 195/2003 sono esonerati solo dalla frequenza dei mo- duli A e B. L'obbligo di frequenza del modulo C, in capo ai soli RSPP, è previsto dal comma 4 dell'art. 8-bis della n. 626/1994. Sono stati rilevati nella tabella A4 una serie di refusi/errori materiali, che si segnalano di seguito

a) 1ª riga, 6ª colonna: eliminare B dalla parentesi

b) 3ª riga, 1ª colonna: eliminare il riferimento ai 6 mesi di esperienza

c) 3ª riga, 1ª colonna: sostituire «nessuna» con «con». La somministrazione dei test relativi ai moduli A e B, previsti anche in caso di esonero dalla formazione, fornisce indicazioni che vengono utilizzate in sede di valutazione globale, in esito al modulo C. Tabella A5 -Riconoscimento agli ASPP dei crediti professionali e formativi pregressi. Per calcolare l'esperienza lavorativa pregressa, ai fini del riconoscimento dei crediti professionali, la data di riferimento è quella di pubblicazione dell'accordo nella Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 2006. Sono stati rilevati nella tabella A5 una serie di refusi/errori materiali, che si segnalano di seguito

a) 1ª riga, 5ª colonna: eliminare la frase

b) 3ª riga, 1ª colonna: eliminare il riferimento ai 6 mesi di esperienza

c) 4ª riga, 2ª colonna: inserire superiore dopo secondaria. L'esonero previsto nelle tabelle A4 e A5 non è vincolante, e anche qualora il RSPP o l'ASPP sia nelle condizioni di poter fruire dell'esonero, può comunque richiedere di frequentare i corsi.

 

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